(massima n. 1)
Nel caso di mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. durante un procedimento di sfratto per morositą, il giudizio a cognizione piena rimane retto dalla domanda originaria proposta con l'intimazione di sfratto e citazione per convalida, anche se non vengono depositate ulteriori memorie ai sensi dell'art. 426 c.p.c.