(massima n. 1)
In sede di appello, un vizio procedurale relativo alla mancata comunicazione dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. può essere sanato con una decisione nel merito senza necessità di rinvio al primo grado, salvo che tale vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa della parte contumace.