Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 34557 del 27 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali riconosciutigli dagli artt. 421 e 437 c.p.c. Tale esercizio č insindacabile in sede di legittimitā anche quando manchi un'esplicita motivazione in ordine alla indispensabilitā del mezzo istruttorio ammesso.

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