(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali riconosciutigli dagli artt. 421 e 437 c.p.c. Tale esercizio č insindacabile in sede di legittimitā anche quando manchi un'esplicita motivazione in ordine alla indispensabilitā del mezzo istruttorio ammesso.