(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la tardiva costituzione del convenuto non comporta necessariamente l'inutilizzabilitā della documentazione prodotta. L'acquisizione di tali documenti č possibile in quanto rimessa alla valutazione del Giudice di merito, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., che conciliano il principio dispositivo con quello di ricerca della veritā.