(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il giudice di appello, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., può esercitare poteri istruttori d'ufficio - ivi compresa l'ammissione di prova testimoniale non richiesta dalle parti - quando dagli atti di causa emerga una "pista probatoria" già delineata in primo grado, meritevole di approfondimento e potenzialmente idonea a superare l'incertezza sui fatti di causa, senza che ostino le preclusioni e decadenze maturate e a prescindere dalla negligenza delle parti.