Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 7622 del 30 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c. hanno natura residuale e discrezionale e non possono essere utilizzati per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della parte interessata, né per fini esplorativi; č quindi legittimo il diniego di acquisizione d'ufficio degli atti del procedimento penale, ove la parte datoriale, specialmente se costituita parte civile nel processo penale, avrebbe potuto autonomamente produrli nel giudizio del lavoro.

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