(massima n. 1)
La conciliazione giudiziale, pur intervenendo nel contesto di un procedimento giudiziario e con il necessario coinvolgimento del giudice, mantiene la natura di atto negoziale fra le parti, la cui interpretazione č riservata al giudice del merito e non č sindacabile in sede di legittimitā ove sorretta da motivazione logica e priva di errori giuridici.