(massima n. 1)
La conciliazione giudiziale, frutto dell'incontro della volontą delle parti con l'intervento del giudice, ha carattere transattivo e produce effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico stipulato dalle parti, comportando la chiusura del giudizio e applicandosi il principio che copre il dedotto ed il deducibile, similmente al giudicato. Tale conciliazione, pur con l'intervento del giudice, mantiene la natura consensuale dell'atto.