Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 12476 del 11 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La conciliazione giudiziale, frutto dell'incontro della volontą delle parti con l'intervento del giudice, ha carattere transattivo e produce effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico stipulato dalle parti, comportando la chiusura del giudizio e applicandosi il principio che copre il dedotto ed il deducibile, similmente al giudicato. Tale conciliazione, pur con l'intervento del giudice, mantiene la natura consensuale dell'atto.

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