(massima n. 1)
Nel processo del lavoro, le preclusioni in ordine alle allegazioni maturano con il primo atto difensivo di ciascuna parte, salvo che ricorrano gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. La modifica delle domande, eccezioni e conclusioni giā formulate č permessa solo previa autorizzazione del giudice e in presenza di gravi motivi, secondo quanto disposto dall'art. 420, primo comma, c.p.c., norma che appare funzionale ai principi di oralitā, concentrazione ed immediatezza del rito del lavoro.