Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 24019 del 27 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo del lavoro, le preclusioni in ordine alle allegazioni maturano con il primo atto difensivo di ciascuna parte, salvo che ricorrano gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. La modifica delle domande, eccezioni e conclusioni giā formulate č permessa solo previa autorizzazione del giudice e in presenza di gravi motivi, secondo quanto disposto dall'art. 420, primo comma, c.p.c., norma che appare funzionale ai principi di oralitā, concentrazione ed immediatezza del rito del lavoro.

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