(massima n. 1)
Il potere officioso del Giudice del Lavoro, ai sensi degli artt. 420, comma 5, e 421 c.p.c., deve essere esercitato nel rispetto del principio dispositivo e limitatamente ai fatti costitutivi allegati dalle parti. Tali poteri non possono supplire a carenze imputabili alle parti nell'allegazione dei fatti e il loro esercizio č soggettivo alla valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimitā.