(massima n. 1)
In caso di opposizione recuperatoria, il termine previsto dall'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non č perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 cod. proc. civ., che si applica per gli altri documenti depositati dall'amministrazione; pertanto, la trasmissione tardiva di tali atti non li rende inutilizzabili.