(massima n. 1)
In ambito processuale, il principio di non contestazione, sancito dall'art. 416 c.p.c., impone al convenuto l'onere di prendere immediata e precisa posizione sui fatti asseriti dall'attore. La mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a ritenerli sussistenti, purché si tratti di fatti primari, cioč costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio.