Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 17964 del 1 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In ambito processuale, il principio di non contestazione, sancito dall'art. 416 c.p.c., impone al convenuto l'onere di prendere immediata e precisa posizione sui fatti asseriti dall'attore. La mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a ritenerli sussistenti, purché si tratti di fatti primari, cioč costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio.

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