Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 2637 del 6 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo del lavoro, l'onere di specifica contestazione delle allegazioni della parte ricorrente grava sulla parte convenuta sin dalla sua memoria difensiva, secondo quanto disposto dall'art. 416 c.p.c. La mancanza di temporaneitą e l'intento elusivo possono essere dedotti anche dalla continuitą delle prestazioni lavorative per un lungo periodo di tempo.

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