Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 3307 del 14 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di addebito, l'efficacia del principio di non contestazione opera esclusivamente in relazione ai fatti allegati dall'ente previdenziale negli atti processuali (memoria di costituzione) e non gią rispetto a quelli contenuti negli atti extraprocessuali (cartella, avviso di addebito), non potendo a questi ultimi attribuirsi valore di allegazione ai fini dell'art. 416 c.p.c.

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