(massima n. 1)
In tema di superminimo aziendale collegato allo svolgimento di "specifiche competenze funzionali o gestionali", spettante ai dipendenti inquadrati nel III livello, il lavoratore che deduca di svolgere le medesime mansioni di colleghi di pari livello già percettori del beneficio, indicandoli nominativamente e descrivendo in modo puntuale le attività svolte, assolve al proprio onere di allegazione e prova; incombe, quindi, sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c., l'onere di una contestazione specifica e di dimostrare l'eventuale diversità delle mansioni o della storia professionale addotta a giustificazione del mancato riconoscimento dell'emolumento, non integrando ciò un'inammissibile inversione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.