(massima n. 1)
Ai fini della competenza territoriale per le controversie di lavoro parasubordinato, la disposizione dell'art. 413, comma 4, c.p.c. fa riferimento al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi, che si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilitą. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da un medico pediatra di libera scelta in convenzione con la ASL, volta al conseguimento della declaratoria di condanna dell'azienda al pagamento di una indennitą prevista dall'accordo collettivo nazionale - ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui il prestatore d'opera aveva la residenza anagrafica). (Regola competenza)