(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, il foro della dipendenza alla quale č addetto il lavoratore previsto dall'art. 413, comma 2, cod. proc. civ., non solo non coincide con quello di unitā produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la "mens legis", mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza proposto dal prestatore di lavoro, la Suprema Corte, richiamato l'enunciato principio, ha dichiarato competente il tribunale dichiaratosi "territorialmente incompetente", non avendo nell'ordinanza impugnata quest'ultimo adeguatamente argomentato perché il luogo dove il ricorrente risiedeva e prestava la propria opera professionale, utilizzando materiali e strumenti necessari per lo svolgimento del suo lavoro, non fosse idoneo, quale foro alternativo, a radicare comunque la competenza territoriale in ragione dell'ampia nozione di "dipendenza alla quale č addetto il lavoratore" elaborata dalla giurisprudenza di legittimitā).