(massima n. 1)
In tema di discriminazione nell’accesso al lavoro, deve escludersi che la condotta datoriale lamentata possa essere qualificata come discriminazione fondata su genere o convinzioni personali ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2006 e dell'art. 15 della legge n. 300 del 1970, qualora non venga allegata una disparità di trattamento rispetto a colleghi di sesso opposto né un svantaggio derivante da adesioni o convinzioni ideologiche preesistenti. Pertanto, l’individuazione del giudice competente per territorio deve essere effettuata sulla base dell’art. 413 c.p.c. e non dell’art. 28 del D.Lgs. n. 150 del 2011, risultando competente il tribunale del luogo dove si trova il datore di lavoro.