(massima n. 1)
Quando una controversia non configura una discriminazione basata su un fattore tipizzato dalla legge (quale il genere, le convinzioni personali o altri fattori rientranti nel D.Lgs. n. 198 del 2006 e nel D.Lgs. n. 150 del 2011), il foro competente per territorio si determina secondo le disposizioni degli artt. 413 e ss. c.p.c., che non prevedono il domicilio del lavoratore come foro competente.