(massima n. 1)
In materia di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 413, secondo comma, c.p.c., il lavoratore ha diritto di scegliere tra i fori alternativamente concorrenti del luogo in cui si trova l'azienda presso la quale č instaurato il rapporto, il luogo in cui il lavoratore presta la propria attivitā, o il luogo in cui viene costituito il rapporto. Pertanto, non rileva che il lavoratore abbia eseguito la propria prestazione presso un'unitā operativa situata in una diversa circoscrizione territoriale, se ha indicato il foro dell'azienda come luogo del giudizio.