(massima n. 1)
In tema di competenza per territorio nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale ex art. 413, comma 2, c.p.c., pur indicando il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, non può prescindere dalla sussistenza di un significativo collegamento funzionale, oggettivo o soggettivo, con l'organizzazione aziendale, tale da escludere che il lavoratore possa scegliere liberamente ed insindacabilmente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e, quindi, incidere sulla individuazione dei criteri legali per la delibazione sulla competenza territoriale. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso che l'abitazione del lavoratore potesse integrare la nozione di "dipendenza" per il sol fatto che egli vi svolgesse la prestazione lavorativa, non essendo sufficiente a dimostrare il suddetto collegamento funzionale il mero utilizzo di un computer o una stampante). (Regola competenza)