Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11324 del 29 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di cessione di credito di natura retributiva, la competenza a giudicare le controversie che riguardano il credito ceduto rimane sempre attribuita al Giudice del lavoro in base alle norme speciali previste dall'art. 413 c.p.c., anche nei confronti del cessionario. La competenza cosģ stabilita non viene alterata da eventuali clausole contrattuali che individuano fori esclusivi di competenza territoriale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.