(massima n. 1)
In materia di cessione di credito di natura retributiva, la competenza a giudicare le controversie che riguardano il credito ceduto rimane sempre attribuita al Giudice del lavoro in base alle norme speciali previste dall'art. 413 c.p.c., anche nei confronti del cessionario. La competenza cosģ stabilita non viene alterata da eventuali clausole contrattuali che individuano fori esclusivi di competenza territoriale.