(massima n. 1)
La nullitą di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione sussiste solo nel caso in cui la mancanza di chiarezza e precisione renda oggettivamente problematica la sicura individuazione del giudice cui le parti hanno inteso affidare la risoluzione delle loro controversie e non, invece, quando la relativa formulazione richieda un'attivitą interpretativa rispetto alla quale si sia profilato un dissenso tra le parti, poiché in tal caso il giudice adito dovrą limitarsi ad indicare quale sia l'interpretazione corretta alla luce delle norme a tal fine applicabili, senza porre nel nulla la clausola. (Nella specie, con riferimento a una clausola di proroga che stabiliva l'applicazione della legge italiana ai rapporti giuridici tra le parti e, al contempo, indicava un foro esclusivo - quello del domicilio della parte convenuta - non coincidente con quello previsto come inderogabile dall'art. 413 c.p.c. per i rapporti di agenzia, la S.C. ha escluso la denunciata nullitą, sul presupposto che trattavasi di mera divergente interpretazione della clausola in relazione ad un contrasto interno alla disposizione convenzionale). (Regola giurisdizione)