(massima n. 1)
La connessione tra domande principali e subordinate, ex art. 33 c.p.c., non modifica il criterio di determinazione della competenza prescelto ai sensi dell'art. 413 c.p.c., ma attrae la competenza sulla domanda subordinata presso il giudice competente per la causa principale nella fattispecie di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo.