(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 413 c.p.c., la competenza territoriale per le controversie in materia di lavoro deve essere individuata in base a tre criteri concorrenti: il luogo in cui č sorto il rapporto, il luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale il lavoratore č addetto, o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. In caso di conflitti, ha prevalenza il criterio della dipendenza aziendale specificatamente indicata nel ricorso introduttivo.