Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 761 del 14 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

La nozione di "dipendenza alla quale č addetto il lavoratore", ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., deve essere interpretata in senso estensivo, includendo qualsiasi complesso di beni, anche di modesta entitą, che abbiano propria individualitą tecnico-economica e che consentano l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa presso di essi. Questa interpretazione permette di radicare il foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, favorendo la funzionalitą e la celeritą del processo.

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