(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., i fori concorrenti sono esclusivamente quelli del luogo in cui č sorto il rapporto, del luogo in cui si trova l'azienda e del luogo in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore č addetto o presso la quale prestava la propria opera al momento della cessazione del rapporto; non č, pertanto, idoneo a radicare la competenza il mero "luogo di svolgimento della prestazione lavorativa", se non qualificabile come dipendenza aziendale intesa come nucleo, anche modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.