(massima n. 1)
Le controversie inerenti alla spettanza ed alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Banco di Sicilia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma degli artt. 409 e 442 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 26 del 23 gennaio 1986, che ha dichiarato l'illegittimitą dell'art. 2 dell'allegato T all'art. 39 della l. 8 agosto 1895 n. 486, nella parte in cui prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti. (Regola giurisdizione)