Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 22366 del 7 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo alla stessa qualificazione giuridica del rapporto, e a tal riguardo non possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; tenuto conto di ciò, se le eccezioni del convenuto non possono in generale influire sulla determinazione del foro di cui all'art. 20 c.p.c., resta comunque dirimente, quale unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza, la prospettazione artificiosa da parte del predetto, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. (In applicazione del principio, in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso la riconducibilità della controversia ad un'ipotesi di inadempimento di contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 e ss. c.c., atteso che dalla stessa prospettazione attorea emergeva la sussumibilità del rapporto in questione nell'ambito di quelli elencati nell'art. 409 n. 3 c.p.c., con conseguente sussistenza della competenza esclusiva e inderogabile del giudice del lavoro del luogo del domicilio del titolare del rapporto di collaborazione, ex art. 413, commi 4 e 8 c.p.c.). (Regola competenza)

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