Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 33890 del 23 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omessa trasmissione alle parti della bozza di relazione peritale integra una nullitą relativa, sanabile se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Le censure alla consulenza che attengono a violazioni procedurali devono essere sollevate nei termini di cui all'art. 157 c.p.c., mentre le critiche valutative possono essere svolte dalle parti anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello.

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