(massima n. 1)
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omessa trasmissione alle parti della bozza di relazione peritale integra una nullitą relativa, sanabile se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Le censure alla consulenza che attengono a violazioni procedurali devono essere sollevate nei termini di cui all'art. 157 c.p.c., mentre le critiche valutative possono essere svolte dalle parti anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello.