Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29638 del 10 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente (di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante) risulti dal testo della stessa né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta - ed altresì priva, nell'uno e nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo, suscettibile di renderlo identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese -, è affetta da nullità relativa, che la controparte deve tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando così l'istante d'integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale mediante la chiara e non più rettificabile indicazione del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, in mancanza della quale (così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività dell'integrazione) l'invalidità della procura rende inammissibile l'atto cui accede. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'irresolubile incertezza su chi avesse rilasciato la procura per conto della società ricorrente, dal momento che, a fronte dell'eccezione della controricorrente - secondo cui la relativa sottoscrizione apparteneva a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante della società all'epoca dell'introduzione della causa di primo grado, e non già a quella del ricorso per cassazione -, la ricorrente si era limitata ad indicare il nominativo del secondo, allegando altresì la successiva procura speciale - rilasciata ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, ratione temporis vigente -, anch'essa recante una firma prima facie identica a quella apposta in calce alla procura afferente al ricorso).

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