(massima n. 1)
L'eccezione di nullità relativa della CTU deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato. La contestazione può avvenire anche mediante rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza o nelle osservazioni alla bozza di relazione trasmessa a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c.