(massima n. 1)
La regola dettata dall'art. 157, comma 3, cod. proc. civ., secondo cui la parte che ha dato causa alla nullità non può rilevarla, non opera quando trattasi di nullità rilevabile anche d'ufficio e tale inoperatività è correlata alla durata del relativo potere del giudice, sicché, una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa non può dedurla come motivo di nullità della sentenza.