(massima n. 1)
La regola dettata dal terzo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, non si applica ai casi in cui la nullità debba essere rilevata d'ufficio, come nella mancata integrazione del contraddittorio in cause inscindibili per litisconsorzio necessario.