(massima n. 1)
La nullitā della testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c. č configurabile come nullitā relativa e deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullitā per acquiescenza.