(massima n. 1)
Il provvedimento di ammissione di una prova testimoniale in difetto di una rituale istanza č inficiato da nullitā relativa. Tale nullitā, essendo posta nell'interesse delle parti, impone a queste l'onere di tempestiva eccezione del vizio nei termini prefissati dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. In mancanza di tale eccezione in appello, la deduzione della (supposta) erroneitā del provvedimento ammissivo č preclusa in sede di legittimitā.