Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16744 del 17 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccezione di inammissibilitą della prova testimoniale deve essere riproposta nella prima difesa utile dopo l'assunzione secondo le modalitą dettate dall'art. 157 comma secondo c.p.c.; se sollevata solo nelle note conclusionali, la testimonianza deve essere valutata essendo ormai definitivamente acquisita al processo.

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