(massima n. 1)
In tema di procedimento civile, ove la notifica di un ricorso e del correlato decreto di comparizione sia stata omessa o sia nulla e, ciononostante, risulti adottata una decisione nel merito della controversia, vi č interesse della parte attrice a far valere la nullitą per difetto di contraddittorio, poiché la regola ex art. 157, comma 3, c.p.c. si riferisce solo ai casi di nullitą pronunciabile su istanza di parte e non a quelli in cui essa debba essere rilevata d'ufficio. (Fattispecie in tema di opposizione a liquidazione di spettanze del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato).