(massima n. 1)
In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti postigli, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti e previo consenso delle stesse. I vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c.