(massima n. 1)
Nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacitą a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilitą della prova, che vizia l'atto processuale di nullitą relativa, con conseguente necessitą, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.