Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 14423 del 24 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo il rilievo, la regola si riespande, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo, così come si verifica laddove l'appellante non abbia integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, contumace in primo grado, che non cessa per tale motivo di poter denunziare il vizio in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito sullo stato di adottabilità del minore, assunta senza che il giudice del gravame avesse integrato il contraddittorio nei confronti della madre, contumace in primo grado e non evocata nel giudizio di appello dal padre, ricorrente in cassazione).

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