(massima n. 1)
Per l'utile proposizione in sede di legittimità della censura concernente la violazione dei limiti all'ammissibilità della prova testimoniale è necessario che il ricorrente alleghi non soltanto di aver sollevato la relativa eccezione, ma anche di aver tempestivamente chiesto, nella prima difesa utile, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., comma 2, la dichiarazione di nullità della stessa prova poi espletata, poiché in mancanza di tale istanza gli effetti della prova invalida sono destinati a convalidarsi in quanto trattasi di nullità relativa, perché posta a tutela di interessi di rilevanza soltanto interprivata.