(massima n. 1)
La mancata apposizione della formula esecutiva sulla copia notificata del titolo esecutivo non costituisce vizio insanabile, purché il debitore abbia comunque dimostrato di aver avuto piena conoscenza dell'intimazione e dell'azione esecutiva, sanando l'eventuale vizio per raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, c.p.c.).