Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 28319 del 24 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente, anziché al suo procuratore presso il domicilio eletto, produce la nullitą della notifica, non la sua inesistenza. Tale nullitą deve essere disposta ex officio per la sua rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullitą deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dell'art. 156, secondo comma, c.p.c.

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