(massima n. 1)
La notifica di un atto, anche di natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non č nulla se ha raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla relativa provenienza e all'oggetto.