(massima n. 1)
La notificazione dell'atto di appello mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del destinatario č nulla ma non inesistente, purché la notificazione abbia comunque raggiunto il proprio scopo, come nel caso in cui il destinatario si sia costituito nel processo entro i termini (art. 156, 3° comma, c.p.c.).