(massima n. 1)
In materia di notificazione di atti processuali a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle norme riguardanti la prova della notifica non integra l'inesistenza ma la nullità della stessa, che può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. Pertanto la costituzione del destinatario della notificazione sana tale nullità ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. Anche nei procedimenti svolti con modalità telematiche, il principio di conservazione/salvezza deve essere applicato in base ai dettami della Corte EDU e della giurisprudenza prevalente della Cassazione.