(massima n. 1)
L'invaliditā della notificazione di un atto impoesattivo determina soltanto una preclusione all'efficacia dell'atto ai fini riscossivi, ma non esclude la sua esistenza né la possibilitā di una rinnovazione della notifica. La sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo, disciplinata dall'art. 156, terzo comma, c.p.c., si applica anche in materia tributaria senza distinzione tra atti impositivi ed atti esattivi.