(massima n. 1)
La nullitā della notificazione del ricorso per cassazione č sanata dalla costituzione del controricorrente, in base al generale principio di sanatoria dei vizi per raggiungimento dello scopo sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la notificazione avviene ad un luogo privo di collegamento col destinatario.