(massima n. 1)
L'atto impositivo sottoscritto digitalmente e notificato mediante copia analogica con attestazione di conformità è valido. La notifica a mezzo posta è consentita anche dopo l'entrata in vigore delle modifiche dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 che hanno introdotto la notifica via PEC. In base al principio giuridico consolidato ex art. 156 c.p.c., la notifica irregolare non può essere dichiarata nulla qualora l'atto raggiunga comunque lo scopo di informare il destinatario.